Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile – Bozza Ddl. di bilancio 2018

In base alla bozza del disegno di legge di bilancio 2018, il diritto alla riscossione per i titoli resi esecutivi a partire dall’1.1.2018, nel caso in cui l’atto amministrativo rimanga inoppugnato, si prescriverà nei termini stabiliti dalla legge in relazione al diritto di credito sottostante. Per tutti i titoli divenuti esecutivi in epoca antecedente opererà, a prescindere dalla tipologia di diritto di credito sottostante, il termine di prescrizione decennale.
La modifica legislativa è in contrasto con la soluzione adottata dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397), in forza della quale ove sia previsto un termine prescrizionale inferiore a quello decennale, esso non subisce modifiche quando la pretesa derivi da una cartella di pagamento rimasta inoppugnata (non opera l’art. 2953 c.c., secondo cui in caso di giudicato la prescrizione è in ogni caso di dieci anni).
Quindi, se, anni fa, fosse stata notificata una cartella di pagamento contenente debiti contributivi e sanzioni tributarie (che, di norma, si prescrivono in cinque anni ex artt. 3 co. 9 della L. 335/95 e 20 del DLgs. 472/97), e il contribuente, non avendo ricevuto atti interruttivi della prescrizione nei cinque anni successivi, avesse fatto valere in giudizio l’intervenuta prescrizione, è destinato a soccombere, vista la retroattività della norma.

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