Con la nota 17.10.2017 n. 255, l’Ispettorato Nazionale del lavoro è intervenuto con riferimento al recupero dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale, laddove siano fruiti dalle aziende in mancanza delle condizioni di cui all’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia il possesso del DURC e il rispetto dei contratti collettivi e degli altri obblighi di legge.
Nello specifico, l’INL evidenzia che l’art. 4 del DM 30.1.2015 – che prevede l’invito alla regolarizzazione qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale nel sistema del “DURC on line” – ha portata generale e si applica anche alle omissioni contributive accertate in sede ispettiva.
Pertanto, nel caso in cui il personale ispettivo accerti, in relazione ad un lavoratore, una violazione contrattuale determinante un’omissione contributiva, si provvederà al recupero dello sgravio, per mancata osservanza degli obblighi di legge, limitatamente al lavoratore interessato, indipendentemente da regolarizzazioni successive.
Tuttavia, se l’azienda – anche a seguito dell’invito ex art. 4 del DM 30.1.2015 – non provveda alla regolarizzazione, ciò impedirà il rilascio il DURC interessando l’intera compagine aziendale, comportando, per tutto il periodo di non rilascio del documento, l’impossibilità di fruire di qualsivoglia beneficio contributivo e normativo.