La cessione e la costituzione del diritto di superficie o della proprietà superficiaria ricadono nella disposizione recata dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che si rivolge, in generale, a tutti gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali. Pertanto, si dovrebbe ritenere che anche la cessione/costituzione del diritto di superficie, se operata da un privato, sconti l’imposta di registro con le aliquote e le franchigie di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Tuttavia, va rilevato che:
– la DRE Emilia Romagna nella nota n. 909-47106/2010 ha negato l’applicabilità delle (vecchie) agevolazioni per la piccola proprietà contadina alla costituzione del diritto di superficie (in senso opposto, con riferimento alle “nuove” agevolazioni per la PPC, si veda lo studio del Notariato n. 49-2010/T);
– il tenore letterale della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa non sembra includere il diritto di superficie tra gli atti che possono godere dell’agevolazione prima casa, ma la dottrina propone di estendere l’applicazione del beneficio anche alla proprietà superficiaria.