Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25289 del 25.10.2017, il conto cassa aziendale con saldo negativo legittima l’emanazione di un accertamento induttivo puro ai sensi degli artt. 39 co. 2 lett. d) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
In particolare, l’inattendibilità delle scritture contabili (causa che legittima l’accertamento induttivo in oggetto) e, dunque, la presenza di ricavi occulti, può essere desunta dal raffronto fra il conto cassa negativo e l’analisi degli estratti conto bancari.