Il contribuente può impugnare la comunicazione del preavviso di ipoteca di cui all’art. 77 del DPR 602/73 in via autonoma e facoltativa, sebbene esso non rientri nell’elenco di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92 (Cass. 2.11.2017 n. 26129).
Ne consegue che la sua omessa impugnazione non ha natura preclusiva rispetto all’eventuale ricorso contro il successivo atto di iscrizione ipotecaria.
Va però detto che l’iscrizione dell’ipoteca non viene notificata, quindi, per rispettare i sessanta giorni per il ricorso (che potrebbero decorrere dall’iscrizione nel registro) è necessario monitorare con periodicità le iscrizioni.
I principi esposti dovrebbero valere anche per il fermo dei beni mobili registrati.