Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE 26.10.2017 causa C-533/16 si prestano ad essere lette con riguardo alla normativa nazionale, modificata dal DL 50/2017, sui termini per l’esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive.
L’Avvocato generale sottolinea come il diritto alla detrazione sia subordinato a specifici requisiti statuiti dalla normativa europea. In particolare, da un punto di vista sostanziale, il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, mentre, da un punto di vista formale, al fine di poter beneficiare della detrazione, il soggetto passivo deve “essere in possesso di una fattura”. L’esercizio del diritto è possibile, quindi, “solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni”.
Alla luce di tali considerazioni, appare necessaria una revisione delle disposizioni dettate dal DL 50/2017 in tema di detrazione.
Diversamente, sarebbe probabile l’avvio di una procedura di infrazione contro il nostro Paese (una denuncia alla Commissione UE in merito ai nuovi termini per la detrazione dell’IVA è stata presentata da ANC – Confimi).