Il Sistema Ricevente, a fronte della trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010), può rilevare la presenza di una partita IVA “cessata” nei dati trasmessi con riguardo al cedente o prestatore oppure al cessionario o committente, nonché al rappresentante fiscale di un soggetto non residente.Qualora la descritta situazione riguardi un fornitore è opportuno verificare se la partita IVA del citato soggetto sia “cessata”:
– dopo l’emissione della fattura, non comportando criticità particolari;
– prima dell’emissione della fattura, dando luogo a una situazione “anomala” che può incidere, fra l’altro, sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta dal cessionario o committente.
In questa seconda ipotesi, qualora si abbia l’intenzione di scongiurare un possibile contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, appare prudente regolarizzare l’indebita detrazione dell’imposta operata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e “stornare” la fattura annotata nel registro degli acquisti.
Si deve considerare, comunque, che, secondo la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia UE 19.10.2017 causa C-101/16):
– non si può imporre al soggetto passivo di effettuare controlli complessi e approfonditi sul fornitore;
– non è ammesso un diniego sistematico e definitivo del diritto alla detrazione, qualora il fornitore sia stato dichiarato inattivo e tale dichiarazione sia accessibile pubblicamente su Internet.