In relazione alla modalità di calcolo della TARI, nella risposta all’interrogazione parlamentare 18.10.2017 n. 5-10764, è stato precisato che la “quota variabile” della tariffa sui rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (box, cantine), essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia. La TARI, infatti, è determinata dalla somma di due componenti:
– quella “fissa”, legata ai metri quadrati dell’immobile;
– quella “variabile”, che cambia in base al numero dei componenti della famiglia, rapportata quindi alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Molte amministrazioni comunali (o loro società di gestione e riscossione), nel liquidare il tributo dovuto dai contribuenti, hanno tenuto distinto e separato (nell’applicazione delle tariffe fissa e variabile) l’abitazione dalle sue pertinenze, duplicando così la quota variabile.
In questi casi, i contribuenti potranno presentare una richiesta di rimborso dell’eventuale doppia quota variabile della TARI e della TARES sulle pertinenze. L’istanza deve essere presentata in forma libera al comune impositore competente o al suo soggetto incaricato di gestite e riscuotere la tassa sui rifiuti, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.