Secondo la Cass. 13.11.2017 n. 26728, l’affitto d’azienda, peraltro stipulato tra società costituite tra gli stessi soci, non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T. Reg. Puglia, la quale aveva valorizzato, quali elementi validi ai fini della disapplicazione della disciplina, la contrazione del mercato nazionale del pesce a causa della concorrenza da parte di altri Paesi con costi di produzione inferiori a quelli delle società ittiche italiane, nonché la grave crisi del settore con conseguente riduzione dell’attività o cessazione della stessa. Alla luce di tali circostanze, la decisione della società contribuente di concedere in affitto l’azienda, secondo la C.T. Reg., non poteva ritenersi dettata da una volontà elusiva.
Secondo la Suprema Corte, la C.T. Reg. Puglia avrebbe fatto riferimento alla crisi di settore e ad alcune, imprecisate, difficoltà gestionali, “indicate” dalla società contribuente, nonché alla circostanza per cui il contratto di affitto d’azienda è stato stipulato tra società costituite tra gli stessi soci, senza accertare, con riscontri oggettivi e dati concreti, se la società avesse correttamente documentato e provato le situazioni oggettive normativamente richieste per la disapplicazione della disciplina.
La sentenza in esame si pone in contrasto con il precedente orientamento della giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Genova 3.2.2011 n. 17, C.T. Reg. Firenze 4.5.2016 n. 800/5/16, C.T. Prov. Udine 16.3.2012 n. 41/02/2012, C.T. I° Trento 27.9.2012 n. 55/4/12 e C.T. Prov. Catanzaro 27.2.2013 n. 48/04/13).