Se il licenziamento intimato al lavoratore durante il periodo di malattia, anche per cause diverse dal superamento del periodo di comporto, sia inefficace o nullo, è il quesito sollevato dalla Corte di Cassazione davanti alle Sezioni Unite, con l’ordinanza 19.10.2017 n. 24766.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale è duplice, in quanto se da un lato la giurisprudenza prevalente della Cassazione ritiene valido il licenziamento per giustificato motivo intimato nel periodo di malattia, risultando solo sospesa l’efficacia dell’atto unilaterale fino al venir meno della situazione, dall’altro si contrappone il filone giurisprudenziale in base al quale, invece, il licenziamento comunicato in costanza di malattia è affetto da nullità, con conseguente diritto alla reintegrazione del lavoratore. Secondo questo orientamento, in caso di licenziamento intimato anteriormente alla scadenza del comporto stesso, l’atto di recesso è nullo per violazione di una norma imperativa, ossia l’art. 2110 c.c., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore.