Una disposizione del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017 prevede che i registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, possano essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò, tuttavia, a patto che i suddetti registri, in caso di accessi, ispezioni o verifiche:
– risultino sempre aggiornati;
– possano essere stampati su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.
A tali condizioni, dunque, i registri IVA tenuti con sistemi elettronici sarebbero considerati regolari anche in assenza della trascrizione su supporti cartacei oltre il termine stabilito dall’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94.