Il Ministero del lavoro, con la circ. 27.11.2017 n. 19, ha chiarito che lo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 co. 4 del DL 510/96, in favore delle aziende che abbiano stipulato accordi di solidarietà difensivi, potrà essere richiesto con un’unica domanda, nel caso di un singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria previsto. Invece, in caso di più accordi, anche consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio dovrà essere richiesto con domande diverse, ognuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo; il criterio, infatti, è dato dall’accordo e non dall’unità produttiva che ne è interessata.
Tale precisazione si aggiunge ai chiarimenti forniti dalla circ. 22.11.2017 n. 18, con la quale lo stesso Ministero, facendo seguito al DM 2/2017 – che ha rideterminato, con efficacia dal 2017, i criteri per la concessione dell’agevolazione in esame – ha reso note le modalità di presentazione e gestione delle domande, che potranno essere presentate dal 30.11.2017 al 10.12.2017.