Con la direttiva 22.11.2017, il Ministero del Lavoro ha richiesto all’INPS di adottare in tempi brevi misure di carattere tecnico, idonee ad assicurare una piena condivisione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di tutte le informazione presenti nelle banche dati dell’Istituto previdenziale.
Tali informazioni, infatti, risultano spesso necessarie per svolgere nel modo più efficace possibile l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e, ancor prima, la corretta pianificazione della stessa.
Si tratta, ad esempio, delle informazioni che possono essere reperite tramite l’Anagrafe unica del contribuente, l’anagrafica rapporti di lavoro domestico, l’archivio autonomi e Gestione separata, la banca dati UniEmens nonché il servizio di acquisizione e gestione delle denunce aziendali per la manodopera agricola.
Tale direttiva si colloca dunque nell’alveo della disposizione ex co. 5 dell’art. 11 del DLgs. 149/2015, con cui si richiede all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’INL, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di difesa in giudizio.