Le disposizioni contenute nell’art. 2 del DL 50/2017, che ha modificato, restringendoli, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, rendono superata la regola secondo cui la nota di variazione deve essere emessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. L’art. 19 del DPR 633/72, come modificato dalla norma citata, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto, mentre il novellato art. 25 consente l’annotazione “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Un’interpretazione sistematica delle menzionate disposizioni porterebbe pertanto ad affermare che la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72 possa essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.