Il 18.12.2017 scade il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI relativa all’anno 2017.
Sono esenti e, quindi, l’imposta non deve essere versata entro la predetta scadenza:
– i terreni montani (l’elenco dei Comuni è contenuto nella CM 9/93);
– i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola (sono altresì esenti le aree edificabili se possedute dai medesimi soggetti e destinate alla coltivazione).
In relazione a quest’ultimo punto, la norma sembrerebbe voler estendere l’agevolazione anche alle società in possesso della qualifica di IAP (in tal senso la circ. Min. Economia e Finanze 3/DF/2012), ma alcuni Comuni contestano l’esenzione in quanto ritengono che essa sia di carattere personale alla luce dell’obbligo della iscrizione nella previdenza agricola che per sua natura non può riguardare una società. In assenza di una decisione della Corte di Cassazione in relazione all’IMU, sulla questione la giurisprudenza si divide.