L’art. 7 del DL 357/94, modificato dal DL 148/2017 convertito con l’introduzione del nuovo comma 4-quater, prevede che i registri IVA delle vendite e degli acquisti, ove tenuti con sistemi elettronici, si considerano regolari anche qualora non si proceda alla relativa stampa entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, a condizione che, in sede di accertamento:
– i registri risultino sempre aggiornati sui supporti elettronici;
Tale novità attiene alla sola tenuta dei registri e non anche alla loro conservazione. Soltanto al termine del processo di conservazione analogica (con la trascrizione dei registri su supporti cartacei) o di conservazione elettronica (secondo le regole di cui al DPCM 3.12.2013), i registri assumono le caratteristiche di staticità e immodificabilità tali da renderli opponibili a terzi.