La legge di bilancio 2018 uniformerà il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata, prevedendo anche per tali fattispecie la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.
In merito, si segnala che il nuovo regime dei capital gain non entrerà in vigore dal 2018 (come quello degli utili) bensì dal 2019 e che sempre il Ddl di bilancio 2018 prevede la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001, versando l’imposta sostitutiva dell’8%.
Per effetto della riforma, verrà meno l’obbligo di tenere distinte le plus/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, che confluiscono in un’unica “massa” e possono essere compensate tra di loro, anche qualora si applichino i regimi del risparmio amministrato e gestito. Tale regola sembrerebbe applicabile anche per le minusvalenze pregresse riportate in avanti anche se non è stata prevista un’apposita disciplina transitoria in merito.
Si segnala anche che verrà prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022, sarà possibile applicare le “vecchie regole”.