Dall’1.1.2018, i datori di lavoro aventi da 15 a 35 dipendenti (computabili in base alle regole normativamente previste), per il solo fatto di presentare un organico di tale entità, dovranno:
– avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore disabile in modo da coprire la quota di riserva per essi prevista dall’art. 3 co. 1 della L. 68/99;
– presentare la conseguente richiesta di avviamento agli Uffici competenti entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (ossia entro l’1.3.2018).
Diventerà, infatti, operativa, dall’inizio del prossimo anno, l’abrogazione, ad opera dell’art. 3 del DLgs. 151/2015, del co. 2 del citato art. 3 della L. 68/99: la norma che ha fatto sì che finora, per i datori di lavoro della “prima fascia”, in assenza di una nuova assunzione (es. con passaggio a 16 unità), non vi siano gli obblighi di assunzione di disabili.
È ritenere che ciò comporterà anche il venire meno, per abrogazione implicita, dell’art. 2 co. 2 del DPR 333/2000 (differimento di 12 mesi dell’obbligo di presentare la richiesta di avviamento conseguente all’effettuazione di una nuova assunzione), mentre non inciderà sulla disciplina prospetto informativo ex art. 9 co. 6 della L. 68/99.