Omesso versamento di ritenute previdenziali – Criteri di calcolo della soglia di punibilità annuale – Rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cass. pen. 11.12.2017)

Il Primo Presidente della Cassazione, con ordinanza dell’11.12.2017, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di precisare il criterio di calcolo della soglia di punibilità di 10.000,00 euro annui, inserita nella fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/83) dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 8/2016. L’udienza è fissata per il 18.1.2018.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 22140/2017), infatti, per accertare il superamento della soglia di punibilità, il periodo di un anno è da intendersi come quello nel quale il debito sia sorto, secondo un principio di competenza e non di cassa. In senso opposto si sono, invece, espressi l’INPS, nella circolare n. 121/2016, ed il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 9099/2016.
Con una Nota depositata il 10.11.2017 presso la Terza sezione penale, inoltre, l’INPS ha sottolineato l’opportunità di una pronuncia delle Sezioni Unite, dal momento che l’adesione all’impostazione della Suprema Corte imporrebbe di riesaminare migliaia di fascicoli al fine di riscontrare la sussistenza dell’illecito amministrativo o di quello penale. Inoltre, si dovrebbero commissionare le necessarie modifiche ai programmi informatici e riesaminare tutte le contestazioni di illecito amministrativo già notificate e, ove necessario, revocarle. Tale opportunità, come evidenziato, è stata recepita dal Primo Presidente della Cassazione.

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