Con riferimento ai casi in cui la legge prevede l’intervento del Fondo di Garanzia (art. 1 del DLgs. 80/1992), la Corte di Cassazione, con la sentenza 21.12.2017 n. 30712, ha ribadito che:
– la prescrizione del diritto del lavoratore al pagamento, a carico del Fondo, delle mensilità aggiuntive afferenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro – previsto dall’art. 2 del DLgs. 80/1992 – decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti che condizionano la proponibilità della domanda all’INPS;
– l’insinuazione al passivo proposta nei confronti del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale non interrompe la prescrizione nei confronti dell’INPS, per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo.