Nel nuovo modello di dichiarazione IVA, pubblicato in bozza in data 22.12.2017, e nelle relative istruzioni, si trova riscontro delle novità introdotte in materia di compensazione del credito IVA dall’art. 3 del DL 50/2017.
Nell’ambito del nuovo modello, infatti, ai fini della compensazione “orizzontale” del credito IVA ex art. 17 del DLgs. 241/97, per importi superiori a 5.000 euro è richiesta l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile.
Inoltre, al di sopra del suddetto limite, la compensazione è consentita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per i soggetti IVA che presentano una posizione a credito, può essere opportuno anticipare la presentazione del modello per compensare debiti in scadenza.
Restano ferme le restrizioni previste per le società di comodo e la possibilità di attestare, nel modello dichiarativo, lo status di società “non di comodo”.