L’art. 6 co. 5 del DL 193/2016 è chiaro nell’affermare che per i carichi definibili, anche prima della presentazione dell’istanza di rottamazione ad opera del debitore, ogni attività esecutiva deve essere sospesa.
Quindi, nel momento in cui, a seguito dell’entrata in vigore del DL 193/2016, erano pendenti i termini per aderire alla rottamazione dei ruoli, l’Agente della riscossione non poteva iniziare o proseguire azioni esecutive, salvo quelle che si trovassero già in stato avanzato (C.T. Prov. Siracusa 11.1.2018 n. 100/3/18).
Ove l’Agente della riscossione potesse avviare o proseguire azioni esecutive in pendenza dei termini per la rottamazione, avrebbe il potere di paralizzare a suo piacimento la rottamazione stessa, dovendo il terzo pignorato, in tempi celeri, corrispondere le somme direttamente all’Agente della riscossione.