La questione esaminata riguarda la tutela spettante ai lavoratori a cui si applichi la disciplina sul c.d. contratto a tutele crescenti che facciano valere l’illegittimità del recesso datoriale intimato per mancato superamento del periodo di prova in presenza di un patto di prova nullo.
In ordine alle conseguenze sanzionatorie, si rileva che, nella giurisprudenza di merito, si sono sviluppati due contrapposti orientamenti interpretativi, le cui posizioni differiscono per la diversa norma a cui ritengono riconducibile la fattispecie:
– un primo indirizzo riconosce il diritto del lavoratore alla reintegrazione ed all’indennità risarcitoria come previsto dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015 (in questo senso Trib. Milano 3.11.2016 e Trib. Torino 16.9.2016);
– un secondo indirizzo fa invece applicazione della sola tutela indennitaria prevista dall’art. 3 co. 1 (così Trib. Firenze 13.6.2017 n. 376, Trib. Milano 8.4.2017 n. 730 e Trib. Roma 6.11.2017 n. 8953).