In base alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 986 della L. 205/2017, dall’1.3.2018 la Pubblica Amministrazione, in caso di necessaria erogazione di una somma pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più 10.000,00), è tenuta preliminarmente a valutare la presenza di ruoli non onorati ex art. 48-bis del DPR 602/73.
In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispondere alla richiesta entro cinque giorni lavorativi e, in caso di silenzio, si procederà al pagamento delle somme.
Al contrario, quindi, di controllo con esito positivo, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito non pagato e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi della somma (art. 72-bis del DPR 602/73).
Sempre dall’1.3.2018, viene innalzato il termine di notifica dell’atto di pignoramento, decorrente dalla comunicazione della Pubblica Amministrazione, da trenta a sessanta giorni (art. 3 del DM 18.1.2008 n. 40).