Esonero contributivo per i coltivatori diretti ex L. 232/2016 – Presentazione della domanda (circ. INPS 22.2.2018 n. 32)

Con la circ. 22.2.2018 n. 32, l’INPS è intervenuto in merito alle disposizioni ex art. 1 co. 344-345 della L. 232/2016, con cui si prevede a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni, che hanno effettuato nuove iscrizioni nella previdenza agricola nell’arco di tutto il 2017, il riconoscimento di un esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS. Una volta decorsi i primi 36 mesi, il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un ulteriore periodo di 12 mesi nel limite del 50%.
In occasione del termine di presentazione delle relative domande, fissato per il 31.3.2018, l’INPS chiarisce che per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa europea per gli aiuti de minimis ai coltivatori diretti (limite pari a 15.000,00 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari), che si può verificare quando l’esonero è applicato in via generale all’intero nucleo familiare, il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria istanza di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero contributivo viene richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

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