Il DM 23.3.2018, pubblicato sulla G.U. 31.3.2018 n. 76, reca, tra l’altro, le modifiche agli studi di settore relative ai contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata, applicabili al periodo d’imposta 2017 e aventi lo scopo di normalizzare il risultato di GERICO, ancorato a criteri di competenza, con il nuovo regime per cassa (art. 66 del TUIR).
In virtù del nuovo decreto, i contribuenti in regime d’impresa in contabilità semplificata (esclusi i professionisti) sono tenuti a dichiarare il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.
Ai fini dell’analisi di congruità, il “correttivo complessivo di cassa” (coefficiente da moltiplicare per il ricavo puntuale e minimo) è dato dalla somma di cinque elementi: il correttivo strutturale di cassa, quello relativo alle vendite B2B, quello relativo alle vendite B2PA e ulteriori due che tengono conto del settore e del territorio di appartenenza del contribuente.