Secondo alcuni interventi della giurisprudenza di merito, l’Ufficio non può dedurre l’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti (trattasi nella specie di inesistenza parziale, ovvero di sovrafatturazione) solo dalle risultanze della verifica condotta nei confronti dell’emittente le fatture, nonché autore del sistema fraudolento (C.T. Reg. Venezia 30.9.2015 n. 1486/5/15).
Il ragionamento ipotetico dell’Amministrazione, infatti, è espressione di un sospetto generico e non costituisce una prova neanche indiziaria (C.T. Reg. Firenze 15.3.2018 n. 505/21/17).