Con riferimento ai bitcoin ed alle criptovalute in genere, l’interpello DRE Lombardia 956-39/2018 sostiene che i medesimi devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW. In particolare, all’interno di questo quadro la criptovaluta:
– deve essere segnalata nella colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»);
– possiede un controvalore in euro che deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l’ha acquistata.
Sul tema, si osserva che l’unica norma di legge nazionale che ha regolato il fenomeno delle criptovalute è il DLgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio; questa disposizione stabilisce che le valute virtuali consistono in una “rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Guardando alla normativa antiriciclaggio emerge una chiara incompatibilità tra il concetto di criptovaluta e quello di valuta estera.