L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 22.5.2018 n. 4538, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento al divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti (art. 1 co. 910 – 914 della L. 205/2017), in vigore dall’1.7.2018.
La norma impone ai datori di lavoro o committenti, a fini della piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati (es. bonifico o assegno); in mancanza, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Nello specifico, l’INL precisa che l’obbligo in questione:
– si applica ai rapporti di lavoro subordinato, alle co.co.co., ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro domestico e i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale;
– si ritiene violato quando il pagamento non avviene secondo le modalità prescritte o quando tali modalità vengono rispettate, ma il pagamento ha esito negativo in ragione di una condotta elusiva da parte del datore di lavoro.