Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES “solari”, sono tenuti a corrispondere il saldo e la prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP:
– al 30 giugno, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– al 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (art. 17 co. 2 del DPR 435/2001).
Per tali soggetti, quindi, i termini di versamento del saldo relativo al 2017 e del primo acconto del 2018 scadono il 2.7.2018 (in quanto il 30.6.2018 cade di sabato), senza la maggiorazione dello 0,4%.
Poiché il termine del 30.6.2018 cade di sabato ed è automaticamente differito a lunedì 2.7.2018, l’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% si calcola da quest’ultima data.
È, altresì, possibile applicare il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24, compresi quelli rateizzati, che scadono dal 1° al 20 agosto di ogni anno (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006): per effetto del periodo feriale, dunque, tutti i contribuenti (a prescindere dalla tipologia di attività svolta e dall’assoggettamento agli studi di settore) possono beneficiare, maggiorando le somme dovute dello 0,4%, dell’ulteriore differimento, al 20.8.2018, dei termini di versamento.