Nella pronuncia 12.10.2017 causa C-549/16, la Corte di Giustizia UE ha affermato la legittimità della disciplina delle locazioni di immobili strumentali imponibili ad IVA, che prevede l’applicazione congiunta dell’IVA e dell’imposta di registro dell’1%, in rapporto all’art. 401 della Direttiva IVA.
Il combinato disposto degli artt. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, 40 co. 1-bis del DPR 131/86 e 5 co. 1 lett. a-bis della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 determina l’applicazione dell’imposta di registro dell’1% alle locazioni di immobili strumentali imponibili ad IVA.
Tale cumulo di IVA e imposta di registro non è, però, vietato dall’art. 401 della Direttiva IVA, in quanto tale norma consente l’applicazione di imposte su forniture di beni e prestazioni di servizi che non abbiano natura di imposte sul volume d’affari, in tale definizione rientrando le imposte che abbiano le caratteristiche essenziali dell’IVA.
All’imposta di registro, tuttavia, mancano i caratteri essenziali dell’IVA, tra cui, in primo luogo, l’applicazione generalizzata, atteso che l’imposta di registro si applica sugli specifici atti indicati dal DPR 131/86.
Inoltre, l’imposta di registro non prevede alcun meccanismo di detrazione.