La Corte di Cassazione, con la sentenza 17.5.2018 n. 12052, ha affermato che non sono soggetti a IRAP gli emolumenti percepiti per:
– attività di sindaco e revisore di società;
– lezioni e diritti d’autore;
– consulenze tecniche d’ufficio e di parte.
Affinché operi l’esclusione, occorre che il professionista (nel caso di specie, commercialista) sia in grado di scindere i suddetti compensi rispetto a quelli prodotti avvalendosi di un’autonoma organizzazione.
L’accertamento delle varie attività esercitate e lo scorporo dei relativi proventi spetta al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.