Indennità di trasferta – Corresponsione in modo variabile con esclusione dei giorni di ferie, malattia o infortunio – Regime fiscale e previdenziale applicabile – Effetto sui contenziosi pendenti (Cass. 20.6.2018 n. 16263)

Alla luce delle recenti decisioni della Cassazione, come la sentenza 20.6.2018 n. 16263, nonché della norma di interpretazione autentica indicata all’art. 7-quinquies del DL 193/2016, il regime fiscale e contributivo delle trasferte occasionali e abituali sembrerebbe definito.
Tuttavia, sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti dell’INPS, il quale non dovrebbe discostarsi da quanto affermato con il messaggio 5.12.2008 n. 27271.
Nell’occasione, l’Istituto previdenziale ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del trasfertismo, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni: la mancata indicazione nel contratto e/o nella lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione; lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.
Infine, l’INPS dovrebbe dare indicazioni per poter risolvere anche tutti i contenziosi pendenti in sede amministrativa.

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