Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 20.6.2018 n. 16303, risolvono una questione di particolare importanza in tema di commissione di massimo scoperto, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2-bis del DL 185/2008 convertito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. 108/96.
In particolare, il principio di diritto sancisce che va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 108/96, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.