Ai sensi dell’art. 1 co. 917 della L. 205/2017, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica, con decorrenza dall’1.7.2018, alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.
Nonostante sia stato chiarito, con circ. Agenzia delle Entrate 8/2018, che l’obbligo si applica soltanto nei rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi, permangono incertezze in merito all’estensione dell’ambito applicativo ai soggetti che forniscono beni per l’esecuzione di un contratto pubblico.
Dovrebbero potersi escludere dall’obbligo i soggetti che forniscono beni al titolare del contratto di appalto senza essere direttamente coinvolti nell’appalto medesimo, mancando, ad esempio, specifiche comunicazioni in tal senso alla stazione appaltante ovvero in assenza dell’imposizione dei codici CIG e CUP.