Nella circ. Agenzia delle Entrate 12.7.2018 n. 15 sono descritte le condizioni per avvalersi dell’aliquota IVA del 10% per l’acquisto di materiale, negli interventi di recupero edilizio, a seconda del soggetto che effettua l’acquisto dei beni.
A differenza di quanto avviene per i beni finiti destinati agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), per le manutenzioni ordinarie e straordinarie l’aliquota IVA del 10% (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/77) è ammessa a condizione che i materiali (beni finiti, materie prime e semilavorate) siano forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero.
La circ. Agenzia delle Etrate n. 15/2018 specifica, infatti, che “i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori di manutenzione sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria”.
Resta fermo, nel caso degli interventi di manutenzione, l’ulteriore limitazione all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% rappresentata dall’eventuale fornitura di beni di valore significativo (DM 29.12.99).