Per effetto dell’art. 9 co. 1 del DL 23.10.2018 n. 119, “l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma”.
Secondo il CNDCEC (espressosi con comunicato stampa del 23.10.2018), il limite dei 100.000,00 euro va considerato per singola imposta, posto che ciascuna imposta ha una propria base imponibile, non esistendo una base imponibile complessiva.
Dunque, la mancata fatturazione di un ricavo per 80.000,00 euro sarebbe, fermo restando il limite del 30%, sanabile, ancorchè rilevi per IRES, IRAP e IVA (in altre parole, gli 80.000,00 euro non vanno moltiplicati per tre).