L’art. 25 del DL 119/2018 (c.d. DL fiscale) è intervenuto sulla disposizione di proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale disciplinata dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015 e introdotta dalla legge di bilancio 2018, rimuovendo in primis il requisito numerico richiesto per la concessione del trattamento, consistente in un organico aziendale superiore a 100 unità lavorative.
Inoltre, il provvedimento in esame prevede la proroga dell’intervento di CIGS anche per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel relativo accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.
Secondo quanto indicato nella Relazione allegata al DL in argomento, si è voluto rimuovere il requisito dell’organico superiore a 100 unità lavorative dopo aver constatato che la rilevanza economica strategica dell’impresa deve essere valutata anche a livello territoriale dalla Regione (o dalle Regioni) interessata e che, a tale livello, anche le aziende con un organico inferiore a 100 lavoratori possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica di significativa importanza.