L’Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti pubblicati sul relativo sito Internet il 7.11.2018, specifica che dalla data di entrata in vigore del DL 119/2018 (24.10.2018), chi intende definire gli accertamenti non può più presentare istanza di adesione.
Tale passo non può essere interpretato nel senso di precludere la definizione ex art. 2 del DL 119/2018 (che deve avvenire entro il 23.11.2018) per coloro i quali, dal 24.10.2018, hanno presentato istanza di accertamento con adesione.
Semmai, visto il richiamo al termine dell’art. 15 del DLgs. 218/97 ad opera dell’art. 2 del DL 119/2018, si può sostenere che il termine per definire l’accertamento è sempre quello del 23.11 quand’anche il contribuente abbia presentato istanza di adesione, in quanto non opera a questi fini la sospensione dei 90 giorni.