La Cass. 7.11.2018 n. 28375 ha stabilito che, in caso di esternalizzazione a impresa terza dell’attività di produzione di beni venduti dal contribuente, i relativi costi per l’uso del capannone (nella specie, acqua, energia elettrica, gas e telefono) e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa che svolge in esclusiva per il comodante l’attività di produzione, sono deducibili ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del DPR 633/72, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.