Con la sentenza 29.11.2018 n. 30905 la Corte di Cassazione ha fornito utili indicazioni su come deve essere scritta una causale di un contratto a termine, sottolineando in particolare come l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici, a suo tempo imposto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 368/2001, rende necessaria una loro indicazione sufficientemente particolareggiata.
Sebbene la fattispecie sottoposta all’esame della Corte fosse regolata dalla abrogata disciplina del DLgs. 368/2001, le indicazioni fornite nella sentenza possono essere senz’altro utilizzate per individuare il contenuto che deve avere il contratto a termine superiore a 12 mesi o il suo rinnovo, dopo che il DL 87/2018 ha reintrodotto in questi casi l’obbligo di indicare le ragioni di apposizione del termine.
In particolare, le esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero quelle connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria di cui parla l’art. 19 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 81/2015 dovranno essere circostanziate nel singolo contratto in riferimento alle attività od alle produzioni che determinano l’incremento.