Con la risposta a interpello 3.12.2018 n. 90, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da operatori socio sanitari non possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Tale disposizione prevede l’esenzione dall’imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD 1265/34, ovvero individuate con decreto ministeriale.
Tuttavia, poiché gli operatori socio sanitari, in ragione della tipologia di formazione e delle competenze attribuite loro, non possono essere assimilati ai soggetti che operano nell’ambito delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 co. 1 della L. 43/2006 e continuano, invece, a essere identificati come operatori d’interesse sanitario ex art. 1 co. 2 della medesima legge, non integrano il requisito soggettivo per beneficiare dell’esenzione.
Ne consegue che le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.