Nel corso di Telefisco 2019, è stato chiesto se il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria nel corso del triennio 2018-2020 possa sterilizzare la disciplina transitoria prevista, in tema di perdite IRPEF delle imprese minori, dall’art. 1 co. 26 della L. 145/2018. Tale norma dispone che le eventuali eccedenze di perdite non compensate relative al 2017 possano essere utilizzate a riduzione di soli altri redditi di impresa riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura del 40% per i primi due e del 60% per il 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le limitazioni si applicano a prescindere dal regime contabile da cui derivano i redditi degli anni successivi al 2017. Sono quindi esclusi utilizzi maggiorati secondo le regole ordinarie; inoltre, le eccedenze di perdita d’impresa “semplificate” possono ridurre anche redditi d’impresa “ordinari”.
Con riguardo ai soggetti in contabilità ordinaria, le istruzioni ai modelli REDDITI 2019 sembrano confermare che le nuove regole di cui all’art. 8 del TUIR si applicano anche alle perdite d’impresa antecedenti al 2018 per le quali non è esaurito il quinquennio di riporto previsto dalle vecchie regole (2013-2017).