Con la sentenza 8.11.2018 n. 194 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il meccanismo di determinazione in misura fissa, basato sulla sola anzianità di servizio, del risarcimento spettante in caso di licenziamento ingiustificato dei lavoratori soggetti alle “tutele crescenti” (in generale, quelli assunti a partire dal 7.3.2015).
Secondo la Corte, i giudici devono tener conto anche degli ulteriori criteri già prescritti dall’ordinamento per quantificare l’indennità per il licenziamento ingiustificato dei lavoratori assunti prima del 7.3.2015 (numero dei dipendenti, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti), ma l’anzianità di servizio resta il criterio da considerare in via prioritaria.
Si osserva che questa statuizione appare coerente in particolare con la prassi applicativa della giurisprudenza successiva alla riforma Fornero (L. 92/2012, che ha riscritto l’art. 18 della L. 300/70), risultando – su un campione di 50 pronunce – l’anzianità di servizio il primo criterio al quale i giudici hanno fatto ricorso per determinare l’indennizzo economico.
Tuttavia, la prima sentenza (nota) che si è pronunciata sulla nuova situazione determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale (Trib. Genova 21.11.2018 n. 1550) sembra andare in direzione diversa, essendo stata considerata prevalente sull’anzianità di servizio l’affermata gravità del comportamento datoriale.