In sede di conversione del DL 135/2018 (c.d. decreto semplificazione), ad opera della L. 12/2019, l’art. 4, apportante modifiche all’art. 560 c.p.c. in materia di esecuzioni immobiliari, è stato completamente riscritto.
La norma ante conversione prevedeva che, ove il debitore esecutato avesse crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il giudice dovesse disporre il rilascio secondo tempistiche più accomodanti di quelle ordinariamente applicabili.
Ora, il nuovo testo dell’art. 4 del DL 135/2018, risultante dopo la conversione in legge, non reca più traccia del riferimento ai crediti verso la PA e riscrive integralmente l’art. 560 c.p.c., prevedendo, in buona sostanza, che il giudice dell’esecuzione, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, non possa disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non si verifichino gli inadempimenti specificamente elencati dalla nuova norma.