In data 11.3.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito al CNDCEC ulteriori risposte in tema di fatturazione elettronica, per chiarire alcuni aspetti già emersi nel corso del videoforum del 15.1.2019.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
– non sussiste l’obbligo di trasmettere al Sistema di Interscambio la c.d. “autofattura” emessa al fine di integrare fatture elettroniche ricevute per acquisti interni soggetti al regime del reverse charge. Tuttavia, in caso di trasmissione del documento su base volontaria, è opportuno che l’invio avvenga entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica;
– in alcuni casi, lo scarto delle fatture elettroniche può dipendere dall’utilizzo di software che prevedono l’inserimento di caratteri non ammessi dal formato XML;
– gli esercenti attività di commercio al minuto che operano mediante più punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, mediante un unico punto di raccolta, possono avvalersi, ai fini della certificazione dei relativi bilanci, non soltanto di società di revisione, ma anche di revisori legali iscritti nell’apposito registro.