Una delle agevolazioni applicabili nell’ambito del settore edile concerne i c.d. “beni finiti”, soggetti all’aliquota IVA del 4%, se destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” o di costruzioni rurali di cui al n. 21-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, o a quella del 10%, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini” (edifici scolastici, ospedali, ecc…), o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Sono compresi nel perimetro applicativo dell’agevolazione, se destinati agli utilizzi summenzionati, i beni che, pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche identificative e funzionali, tanto da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato; ne rimangono escluse, invece, le componenti che appaiono come semplici elementi di ornamento e arredo (cfr., ad esempio, la R.M. 30.1.88 n. 460624).
Benché non siano presenti documenti di prassi che ne diano conferma, potrebbe essere ritenuta “bene finito” anche la ringhiera per il balcone, completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc…). Il bene, infatti, pur costituendo parte strutturale dell’immobile in cui viene inserito, risulterebbe idoneo a mantenere la propria individualità sotto il profilo funzionale, e, una volta smontato, non perderebbe le specifiche caratteristiche.