Non è fruibile il regime forfetario in caso di esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (art. 1 co. 1 lett. d-bis) della L. 190/2014).
Sulla base dei chiarimenti della circ. 9/2019, sono incompatibili con il regime agevolato, al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma, i redditi di lavoro dipendente e alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative, le indennità e i compensi corrisposti al dipendente da terzi, i compensi per l’attività intramuraria, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per i compensi a revisori e sindaci.
Inoltre, anche la carica di amministratore non è rilevante se detenuta da un commercialista per il quale l’incarico rientra nella sua attività professionale (risposta interpello 108/2019).