In relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. “bonus mobili” deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013). Detta comunicazione, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018, deve essere inviata soltanto per gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico.
Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 46 ha chiarito che l’omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione relativa ai suddetti interventi, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
L’invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito e non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.