Una delle principali novità introdotte dal DLgs. 14/2019 – recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – è rappresentata dalla disciplina sugli strumenti di allerta (artt. 12 e ss.), che solleva diversi interrogativi con riferimento all’obbligo di segnalazione in capo agli organi di controllo societari.
Al riguardo viene in evidenza, tra l’altro, la disciplina sul sindaco unico e sul revisore nelle PMI, poiché quanto più alte sono le soglie che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, tanto più si riduce l’ambito di operatività delle misure di allerta.
Secondo un’opinione diffusa, i parametri attualmente previsti dall’art. 2477 c.c. per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl (attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni e numero di dipendenti occupati), così come modificato dall’art. 379 del DLgs. 14/2019, dovrebbero essere innalzati. si ipotizzano due possibili interventi, non necessariamente alternativi:
– rendere gli attuali parametri compresenti (ad oggi è sufficiente che ne sia superato uno soltanto) e stabilmente ravvisabili (per due o tre anni consecutivi);
– tenendo ferma la sussistenza di almeno due parametri su tre, aumentare le soglie, portando, per esempio, l’entità sia dell’attivo che dei ricavi a un importo fra i 4 e i 5 milioni di euro e incrementando il numero di dipendenti (fra 20 e 25).